ordinanza n. 200/2009
SGOMBERO NEVE
I RESPONSABILI AREA OPERE PUBBLICHE E POLIZIA LOCALE
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Vista la legge n. 689 del 24 novembre 1981;
Visto l’articolo n. 14 del Regolamento di Polizia Urbana;
Considerata la necessità di evitare pericoli al transito dei pedoni sulla pubblica via e di garantire la relativa sicurezza durante le nevicate;
Rilevato che l’accumulo di neve sui marciapiedi e sui tetti può rappresentare un notevole pregiudizio alla sicurezza, costituendo per i passanti su ogni strada aperta al pubblico passaggio un pericolo costante;
Ritenuto opportuno adottare i relativi provvedimenti;
ORDINANO
Per tutti i giorni alla settimana a tutti i proprietari, conduttori e/o amministratori di edifici privati prospicienti aree soggette a pubblico passaggio, durante e/o dopo la caduta della neve:
- di sgomberare i marciapiedi e le banchine stradali lungo tutto il confine dei fabbricati di proprietà, tenendo sgombero uno spazio pari a un metro e mezzo in corrispondenza del loro fabbricato;
- di raccogliere la neve sul bordo del marciapiede o comunque in modo che non invada la carreggiata e non ostruisca gli scarichi e i pozzetti stradali;
- di rimuovere il ghiaccio dai luoghi di passaggio pedonale o di cospargerlo con opportuno materiale antisdrucciolo (sale, segatura, sabbia ecc…);
- di non gettare acqua o altri liquidi che causino formazione di ghiaccio sui marciapiedi e passaggi pedonali o comunque sulla sede stradale;
- di non gettare la neve raccolta dai tetti, dai balconi e dalle terrazze sulla pubblica via, anche per evitare danni a persone e cose.
I trasgressori alle suindicate disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e secondo i principi della legge 24 novembre 1981 n. 689.
DISPONGONO
- la sospensione del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani in caso di nevicate superiori a cm. 10;
- la sospensione del mercato ambulante in caso si verifichino nevicate superiori a cm. 10 nelle 12 ore antecedenti il posizionamento dei banchi vendita;
- in caso di necessità e a seguito di copiose nevicate, l’adozione con specifico provvedimento, del divieto di sosta con la rimozione forzata a tutti veicoli, per agevolare le operazioni di sgombero della neve o lo svolgimento di eventuali lavori straordinari autorizzati dall’Amministrazione comunale;
INCARICANO
il Comando di Polizia Locale in collaborazione con l’Area Tecnica di adottare i necessari e ulteriori provvedimenti, di dare diffusione alla presente ordinanza e di vigilare sulla relativa attuazione.
INFORMANO
La cittadinanza che le operazioni di sgombero neve sulla pubblica via vengono eseguite da M.E.A. – Melegnano Energia Ambiente – S.p.A. - Viale della Repubblica, 1 – 20077 Melegnano - (MI).
Melegnano, 16 Novembre 2009
IL RESPONSABILE IL COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE
AREA OPERE PUBBLICHE AREA SICUREZZA URBANA E PROTEZIONE CIVILE
Geom. Marco FERRARI Dott. Davide VOLPATO