ORDINANZA N.7/04.02.2010
Oggetto: REPRESSIONE ATTIVITA’ DI MERETRICIO SU LUOGHI PUBBLICI, SPAZI APERTI O VISIBILI AL PUBBLICO. TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA.
IL SINDACO
RILEVATO che la diffusione della prostituzione su strada comporta situazioni di disturbo della quiete pubblica, di offesa alla pubblica decenza che spesso degenera nell’oscenità, di degrado igienico ed urbano;
CONSIDERATO che la prestazione sessuale su strada per sua natura rappresenta un messaggio pubblico diseducativo che offre un’immagine alterata delle relazioni personali e di annullamento della dignità e libertà dell’essere umano, che introduce nella collettività un senso di disagio e scadimento dei valori sociali;
PRESO ATTO che spesso le prestazioni sessuali vengono poste in essere trascurando le più elementari norme igieniche e di precauzione, costituendo potenziale rischio per il diffondersi di malattie infettive con grave pericolo per l’integrità fisica delle persone coinvolte e, più in generale, per la salute pubblica;
RILEVATO che l’uso generale di beni demaniali, ivi compresi quelli comunali, deve svolgersi nei limiti consentiti dal dovuto rispetto per l’analogo diritto di cui sono titolari gli altri soggetti, con il conseguente potere – dovere, ex art. 823 del Codice Civile, per l’Amministrazione preposta alla tutela del bene demaniale di adottare quei provvedimenti che siano necessari alla sua conservazione ed ordinata utilizzazione, nonché a prevenire ed evitare violazioni delle regole generali connesse a detta conservazione ed ordinata utilizzazione;
ACCERTATO che l’eventuale attività di meretricio esercitata su suolo pubblico condotta o meno con abbigliamento indecoroso o indecente, ovvero mostrando o non mostrando nudità, anche qualora non configuri i reati contemplati dall’art. 5, punto 1) della legge 20 febbraio 1958, n. 75, ovvero dall’art. 726 del Codice Penale, oltre a costituisce fonte di turbativa dell’ordine giuridico può indurre da parte di chi circola sulla pubblica strada, ad effettuare manovre costituenti pericolo ed intralcio per la circolazione, nonché a distrarre l’attenzione di chi circola nella pubblica via a bordo di veicoli, con grave pregiudizio per la sicurezza;
RITENUTO necessario adottare provvedimenti per prevenire e contrastare il fenomeno della prostituzione su strada e del grave pregiudizio alla pubblica decenza, al fine di garantire una maggiore sicurezza alla viabilità ed il libero utilizzo degli spazi pubblici;
CONSIDERATA la non punibilità dell’esercizio dell’attività de quo condotta in maniera non scandalosa né molesta, ma ritenuta sussistente l’esigenza di tutelare la pubblica incolumità nella circolazione come sopra esposto;
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTO l’art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come novellato dal D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito con legge 24.07.2008, n. 125;
VISTO l’art. 7 bis del D.Lgs. del D.Lgs.18.08.2000 n. 267;
VISTO l’art. 16 della legge 24.11.1981, n. 689 come modificato dall’art. 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2008 che specifica gli ambiti di intervento del Sindaco in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana;
VISTA la Deliberazione di G.C. n. 18 del 02/02/2010 esecutiva ai sensi di legge;
ORDINA
In tutto il territorio comunale è vietato a chiunque, alla guida di veicoli arrestare la marcia al fine di contrattare o concordare prestazioni sessuali a pagamento oppure al fine di intrattenersi anche dichiaratamente, solo per chiedere informazioni con soggetti che esercitano l’attività di meretricio su strada. Consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti dediti alla prostituzione, costituisce conferma palese della violazione della presente ordinanza.
Alla medesima violazione soggiace chiunque eserciti con qualunque modalità e comportamento, nei luoghi pubblici, spazi aperti o visibili al pubblico, attività di meretricio.
1. E’ fatto divieto in tutto il territorio comunale di esercitare con qualunque modalità e comportamenti nei luoghi pubblici e spazi aperti o visibili al pubblico attività di meretricio;
2. È fatto divieto in tutto il territorio comunale di contrattare di concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano l’attività di meretricio su strada, o che per il loro atteggiamento, abbigliamento e modalità di approccio manifestino l’intenzione di esercitare prestazioni sessuali. Consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti dediti alla prostituzione costituisce conferma palese della violazione della presente ordinanza;
3. È fatto divieto di intrattenersi sul demanio pubblico, su spazi aperti al pubblico o visibili al pubblico del territorio comunale, con persone dedite alla prostituzione;
4. È fatto divieto di porre in essere atti sessuali sul demanio pubblico, su spazi aperti al pubblico o visibili al pubblico del territorio comunale.
Fatte salve le sanzioni penali previste dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75 e dal vigente Codice Penale, nonché le sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle Ordinanze comunali dall’art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, la violazioni alle disposizioni della presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00 (cinquecento). E’ facoltà per il trasgressore di estinguere l’illecito mediante pagamento di detta somma con effetto liberatorio, come stabilito da Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 02/02/2010, ai sensi dell’art. 16, comma 2 della legge 689/1981, come modificato dalla legge 125/2008 e dell’art. 6 del D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito con legge 24.07.2008, n. 125.
Gli appartenenti al Comando di Polizia Locale presenti sul territorio e gli appartenenti alle Forze di Polizia e a chiunque spetti, sono tenuti a fare rispettare la presente ordinanza.
Ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 689/1981, il Sindaco è l’autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi secondo la procedura prevista dalla legge.
La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 267/2000, è resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale ed è immediatamente esecutiva.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Milano entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, ovvero, in alternativa al Tribunale Amministrativo Regione Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio ed al Presidente della Repubblica, in via alternativa e per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio.
DISPONE
La dislocazione sul territorio comunale di appositi cartelli informativi con i quali si pubblicizzi il dispositivo della presente ordinanza con esplicito riferimento all’entità delle sanzioni comminate ai trasgressori;
Che la presente Ordinanza sia trasmessa all’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Milano, alla locale Stazione dei Carabinieri, Guardia di Finanza, al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, Questura di Milano e Polizia Provinciale di Milano.
La revoca dell’Ordinanza Sindacale n. 240/2007.
Melegnano, 4 Febbraio 2010
IL SINDACO
Avv. Vito Bellomo