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PAGAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE C.d.S.

Modalità:
Per il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una violazione al Codice della Strada, riportate anche nel Verbale di Contestazione o di Accertamento e nel "Preavviso di infrazione al divieto di sosta o di fermata", è possibile effettuare il versamento:

  • presso il Comando di Polizia Locale, negli orari di apertura dello sportello cassa - dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
  • oppure presso un qualsiasi ufficio postale, utilizzando in tal caso l'apposito bollettino prestampato allegato al Preavviso/Verbale.

Scadenze: i tempi per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di un Verbale di Contestazione o di Accertamento, previsti dal Codice della Strada in vigore, prescrivono un termine di 60 giorni che decorre dal giorno della contestazione o della notificazione dello stesso; trascorso tale periodo di tempo senza che si sia provveduto all'estinzione dell'obbligazione, oppure non sia stato presento alcun tipo di ricorso, si procederà alla iscrizione a ruolo per una somma superiore a quella prevista originariamente, coincidente con la metà del massimo edittale previsto dal Codice della Strada per ogni tipologia di infrazione, al quale saranno sommati gli interessi determinati dalle normative in vigore e le spese per il procedimento.

NOTA: un caso particolare, per quanto attiene ai tempi, riguarda la procedura per il pagamento della sanzione derivante da infrazione per divieto di sosta e rilevata con Preavviso lasciato sul parabrezza del veicolo, causa la mancanza del conducente; in tal caso, dal giorno del rilevamento dell'infrazione decorrono 15 giorni per provvedere al pagamento della sanzione riportata sul Preavviso stesso. Successivamente sarà necessario attendere la notifica del Verbale di Accertamento, dove oltre alla sanzione prevista per la violazione commessa saranno aggiunte le spese per la notifica e quelle per il procedimento.

 
 

I RICORSI C.d.S.

Per opporsi ad un Verbale di Accertamento di Infrazione, immediatamente contestato oppure notificato successivamente, a seguito rilevazione di violazioni al vigente Codice della Strada ci sono due alternative.
Per entrambe, la normativa in vigore prescrive che qualora si intendesse presentare ricorso non si deve procedere al pagamento della sanzione in misura ridotta, ossia la somma prevista e riportata nel Verbale di Accertamento di Infrazione contestato o notificato.

1. Ricorso al Prefetto (art. 203 C.d.S.):

Chi puo' presentare il ricorso al prefetto:

  • il trasgressore, ossia la persona che ha materialmente commesso l'infrazione,;
  • oppure il soggetto che è definito "obbligato in solido" (art. 196 CdS), cioè la persona che risulta intestataria del mezzo con il quale è stata commessa la violazione rilevata.

Modalità:
L'istanza deve essere presentata, su carta semplice con sottoscrizione autografa, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del Verbale di Accertamento di Infrazione.
Il ricorso è necessario che sia indirizzato:

  • al Prefetto di Milano, che è l'autorità competente per le infrazioni commesse nella Provincia di Milano;
  • oppure può essere presentato o spedito, con raccomandata con avviso di ricevimento, al Comando dell'organo che ha accertato l'infrazione, che a sua volta provvederà alla successiva trasmissione all'autorità competente;
  • oppure spedito, sempre con raccomandata con avviso di ricevimento, direttamente alla Prefettura di Milano - Corso Monforte n°31 20122 Milano.

Questa tipologia di impugnazione non prevede necessariamente la partecipazione diretta del ricorrente, sempre che non vi sia una specifica di essere sentiti e l'autorità competente non acconsenta alla richiesta.

Dal momento in cui il Prefetto ha ricevuto tutta la documentazione relativa al caso sul quale deve giudicare, decorrono 120 giorni entro i quali deve essere presa una decisione.
Qualora il Prefetto accogliesse la contestazione annulla il Verbale di Accertamento di Infrazione e ne ordina la sua archiviazione, a mezzo di Ordinanza motivata.
Qualora, invece, il ricorso venisse respinto, il Prefetto emetterà una Ordinanza motivata di rigetto con la quale ingiungerà al ricorrente di provvedere al pagamento della sanzione amministrativa nella misura da lui stesso stabilita, che sarà comunque non inferiore al doppio di quella originariamente prevista nel Verbale di Accertamento di Infrazione impugnato.

Decorsi i termini per l'adozione dell'Ordinanza, il ricorso si intende accolto.

 

2. Ricorso al Giudice di Pace (art. 204-bis C.d.S.):

Chi puo' presentare il ricorso al Giudice di Pace:

  • i medesimi soggetti che sono legittimati alla presentazione del ricorso al Prefetto.

Modalità:
Anche per questo tipo di reclamo il termine per la presentazione è di 60 giorni dal momento in cui vi è stata la contestazione o la notificazione del Verbale di Accertamento di Infrazione.
In base alle recenti modifiche normative e giurisprudenziali, il ricorso può essere:

  •  depositato direttamente presso la cancelleria del Giudice di Pace competente;
  • oppure spedito a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

La competenza territoriale è data dal luogo in cui è stata commessa l'infrazione; per quanto attiene il Comune di Melegnano, il Giudice di Pace competente è quello di Lodi - via S. Fereolo n°42 26900 Lodi.

La presente modalità di opposizione prevede la partecipazione attiva della parte ricorrente; infatti questo tipo di ricorso, svolgendosi dinanzi ad un'autorità giudiziaria, costituisce un vero e proprio processo di carattere civile con un contraddittorio tra la parte che ha presentato il ricorso (attore) e la parte chiamata in causa (resistente o convenuto) che è l'organo che accertato la violazione impugnata. Pertanto sarà necessario che il ricorrente prenda parte ad una o più udienze, che saranno stabilite dal Giudice di Pace adito, dove potrà esporre le proprie rimostranze in merito al Verbale di Accertamento di Infrazione impugnato.

Occorre precisare che non vi è alcun obbligo, da parte del ricorrente, di farsi assistere da un avvocato.

La normativa attualmente in vigore non prevede termini entro i quali deve essere presa la decisione.

L'esito di questo tipo di impugnazione sarà costituito da una sentenza, il cui dispositivo verrà letto in udienza dal Giudice di Pace. Detta sentenza potrà accogliere l'opposizione presentata, con la conseguenza di annullare in tutto o in parte il Verbale alla base del ricorso e quindi la relativa sanzione amministrativa, oppure di rigetto, con la conseguenza di confermare la validità dell'atto impugnato e la relativa sanzione amministrativa.


 
 

RIMOZIONE DI VEICOLI

In caso di rimozione del veicolo, quale sanzione amministrativa accessoria applicata a seguito dell'accertamento di una violazione ad un divieto di sosta previsto dal Codice della Strada, la procedura da espletare per ottenerne la restituzione del proprio mezzo deve essere la seguente:

  1. Innanzitutto occorre accertarsi che il proprio veicolo sia effettivamente stato rimosso (è possibile chiedere conferma al Comando di Polizia Locale, anche telefonicamente);
  2. successivamente ci si deve recare presso la depositeria comunale convenzionata per l'espletamento del servizio di rimozione e custodia di veicoli, "Clerici Roberto" sita in Via Fratelli Cervi 1 (adiacenze sede Guardia di Finanza - via per Carpiano), dove, previo pagamento delle spese per la rimozione, sarà possibile ritirare immediatamente il veicolo.

Essendo la rimozione una sanzione accessoria derivante da una violazione ad un divieto di sosta, sarà prevista anche una sanzione amministrativa di carattere pecuniario che seguirà le relative e consuete procedure.

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