Convivenze di fatto

Ultima modifica 10 giugno 2021

CONVIVENZE DI FATTO

La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni, di sesso uguale o diverso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune di Melegnano, coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia.

Gli interessati non devono essere legati da vincoli di matrimonio o da un’unione civile, tra loro o con altre persone, né da rapporti di parentela, affinità o adozione.

Se hanno già la stessa residenza anagrafica, è sufficiente compilare ed inviare apposita dichiarazione.

In caso contrario, prima di presentare la dichiarazione è necessario effettuare la variazione di residenza o di abitazione.

DIRITTI

In base alla nuova legge i conviventi di fatto godono dei seguenti diritti, riportati in sintesi:

- hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38);

- in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1 comma 39);

- ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41);

- diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45);

- diritto di subentrare nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44);

- inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (art. 1 comma 45);

- diritti del convivente nell’attività di impresa (art. 1 comma 46);

- ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48);

- in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).

- possibilità di sottoscrivere un contratto di convivenza per disciplinare i rapporti patrimoniali tra conviventi.

COME DICHIARARE UNA CONVIVENZA DI FATTO

E' necessario presentare un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi, allegando copia dei documenti d’identità dei richiedenti.

L'ufficio Anagrafe procederà entro 2 giorni a registrare la convivenza di fatto, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione.

Dal momento della registrazione (entro i 2 giorni lavorativi successivi), si potranno ottenere il rilascio di un certificato attestante la costituzione della convivenza di fatto.

La stessa può essere prodotta:
- direttamente all'ufficio anagrafe Piazza Risorgimenti n.1;
- per raccomandata, indirizzata a: Comune di Melegnano, Ufficio Anagrafe, Piazza Risorgimento 1, 20077 Melegnano (MI);
- per fax al numero 02/98208262;
-per via telematica all'email settore.demografici@comune.melegnano.mi.it o tramite PEC all'indirizzo protocollo.melegnano@legelpec.it

Quest'ultima possibilità è consentita a condizione:
- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o SPID, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
- che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI

L'Ufficio Anagrafe provvederà ad accertare la sussistenza de requisiti previsti (assenza impedimenti e stabile convivenza di cui all'art. 36 della Legge n. 76/2016).

Trascorsi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione, se ufficio l'Anagrafe non invierà comunicazione di requisiti mancanti, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990, la registrazione della convivenza di fatto si intenderà confermata.

CESSAZIONE CONVIVENZA DI FATTO

La cessazione della convivenza di fatto può avvenire:

- d’Ufficio, in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Melegnano di uno o entrambi i componenti della Convivenza di Fatto o in caso di matrimonio e unione civile;

- su richiesta, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, presentando un’apposita richiesta di cancellazione sottoscritta da entrambi o da uno solo dei componenti della convivenza di fatto, allegando copia del/i documento/i d’identità del/i sottoscrittore/i.

Nel caso di richiesta di cessazione da parte di un solo componente, il Comune invierà all’altro una comunicazione.

SOTTOSCRIZIONE DI UN CONTRATTO DI CONVIVENZA:

DISCIPLINA DEI RAPPORTI PATRIMONIALI

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali con la sottoscrizione di un contratto scritto di convivenza, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato.

Ai fini dell'opponibilità ai terzi e al rilascio della certificazione anagrafica, il contratto di convivenza deve essere trasmesso dal notaio o dall'avvocato che ha redatto l'atto in forma pubblica o che ha autenticato le sottoscrizioni dei conviventi di fatto, al Comune di residenza di questi ultimi entro dieci giorni.

Il contratto di convivenza, che non può essere sottoposto a termine o condizione, può contenere:
- l’indicazione della residenza;
- le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale e casalingo;
- il regime patrimoniale della comunione dei beni , di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.

II contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse se concluso:
- in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza;
- in mancanza dei requisiti previsti per la dichiarazione di convivenza di fatto (assenza di rapporti di parentela, affinità o adozione; assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale);
- se una delle parti è minorenne;
- se una delle parti è interdetta giudizialmente;
- in caso di condanna per il delitto di cui all’articolo 88 del codice civile (omicidio consumato o tentato sul coniuge).

Il contratto di convivenza si risolve per:
- accordo delle parti;
- recesso unilaterale;
- matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
- morte di uno dei contraenti.

La risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle medesime forme previste per la sua stipula (atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata). Qualora il contratto di convivenza preveda il regime patrimoniale della comunione dei beni, la sua risoluzione determina lo scioglimento della comunione medesima e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile. Resta in ogni caso ferma la competenza del notaio per gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari comunque discendenti dal contratto di convivenza.
 

Normativa

Legge 20 maggio 2016 n. 76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", entrata in vigore il 5 giugno 2016.

 

 

Modulo cessazione convivenza di fatto
01-09-2021

Allegato formato pdf

Modulo costituzione convivenza di fatto
01-09-2021

Allegato formato pdf

Scheda
01-09-2021

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